venerdì 3 settembre 2010

Brevettare software (2)

Già in post precedente, Brevetti e Invenzioni suggerì quando brevettare un programma per computer.

Può un programma per computer venir rifiutato dall'Ufficio Brevetti solo perché sul brevetto vi è la parola software o "programma per computer"?
Questa domanda fu posta nell'ottobre 2008 dal presidente dell'Ufficio Europeo Brevetti (EPO) all'alta corte dell'EPO. La decisione* fu presentata in primavera 2010.

Volendo riflettere più nel dettaglio, innanzitutto bisogna interpretare la domanda. Di certo non cambia nulla se un inventore presenta domanda di brevetto con su scritto "sequenza d'istruzioni eseguibili da un computer" oppure "modulo software eseguibile da un computer" invece di "programma per computer". Piuttosto il problema si pone se il richiedente del brevetto descrive e rivendica un metodo per eseguire determinate operazioni, che non sono altro che un software, e poi aggiunge in seguito nel brevetto la seguente rivendicazione: computer contenente un programma come alla rivendicazione 1 oppure: programma per computer con in memoria il programma come alla rivendicazione 1.
Durante un ricorso contro l'EPO condotta dall'IBM** e in una causa successiva di Microsoft***, fu sottolineato che ciò che è importante è la funzione del programma, piuttosto della forma stilistica presentata nella rivendicazione del brevetto.

In generale, le varie decisioni dell'EPO concordano nel affermare che un programma per computer è brevettabile solo se questo provoca un effetto tecnico ulteriore alla semplice interazione tra software e hardware (in gergo tecnico: a further technical effect). Non fa differenza se poi nel brevetto si scrive programma per computer oppure una memoria su cui è caricato un software.

* Decisione G03/08, paragrafo 10.
** Decisione T1173/97.
*** Decisone T424/03.

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