mercoledì 26 settembre 2012

Invenzioni applicate all’uso dei computers

Invenzioni applicate all’uso dei computers. (Software)


Secondo le normative in vigore in Europa
Il termine “software-patent", anche se di uso frequente, è improprio.
Presso l'Ufficio europeo dei brevetti (EPO) si parla di invenzioni di programmi applicativi piuttosto che brevetti di software. (“software-patent")

L’invenzione di un programma applicativo è quello che coinvolge l'uso di un computer (1), rete di computer o altra apparecchiatura programmabile, e realizza una o più prestazioni complete o parziali a mezzo di un programma (software) del computer.

Ai sensi della Convenzione sul brevetto europeo (EPC), viene affermato che un programma per computer "in quanto tale" non è un'invenzione brevettabile (articolo 52 (2) (c) e (3) EPC). Invenzioni di programmi per elaboratori per la gestione di funzioni aziendali , matematiche o simili, ma che non producono nessun’altro "ulteriore effetto tecnico", che vada al di fuori del computer non sono brevettabili. (ad esempio, il software Word di Windows non è brevettabile, il suo effetto (una lettera scritta in un computer) non è considerato "esterno". I caratteri sono nel monitor, cioè all'interno. Sebbene sia possibile stampare una lettera scritta al PC, questo non avviene grazie al programma di videoscrittura, ma al driver della stampante che invece è brevettabile.

D'altra parte, i requisiti che rendono brevettabile un’invenzione (un’idea) sono e rimangono sempre gli stessi

1. Essere un apparato o un processo che risolve un problema tecnico.

2. Offrire un beneficio alla società

3. Essere una novità in modo assoluto, cioè non essere mai stato prodotto pubblicamente presentato o brevettato in nessuna parte del mondo.

4. Non essere ovvio.

(1). Attenzione: per "computer" non si intende solo il PC di casa, ma qualunque apparecchio programmabile, come un telefono cellulare o un forno a micro-onde etc.

Fonti : 1-Patents for software? Law and practice at the European Patent Office
          2-Brevettare Facile – Ediz.Simoni

lunedì 24 settembre 2012

Note esplicative sulla “Proprietà Intellettuale”

Con proprietà intellettuale si indica l'apparato di principi giuridici che mirano a tutelare i frutti dell'inventiva e dell'ingegno umani; sulla base di questi principi, la legge attribuisce a creatori e inventori un vero e propriomonopolio nello sfruttamento delle loro creazioni/invenzioni e pone nelle loro mani alcuni strumenti legali per tutelarsi da eventuali abusi da parte di soggetti non autorizzati.

                                  Quando Dio fece l’uomo e la donna non li brevettò.
                                  così da allora qualsiasi imbecille può tentare di fare altrettanto!

Il brevetto è un titolo giuridico che conferisce un diritto di monopolio su di un'idea.

Chi ne è in possesso può impedire ad altri di produrre e vendere senza autorizzazione ciò che si è inventato.

Il brevetto protegge le invenzioni.
Un’invenzione deve soddisfare i seguenti requisiti :

1- Essere un apparato o un processo che risolve un problema tecnico.
2- Che offre un beneficio alla società (ad esempio può essere negato il brevetto ad un farmaco di cui non si è accertato il beneficio).
3- Deve essere una novità ciò che si apprende dal brevetto non è stato precedentemente utilizzzato o descritto in una singola pubblicazione.
4- Non essere ovvio, la questione è se l'invenzione differisce dalla conoscenza precedente in modi che non siano stati ovvi da qualcuno che avesse ordinaria conoscenza del soggetto.

L’oggetto del brevetto deve essere nuovo in modo assoluto, cioè non essere mai stato prodotto pubblicamente presentato o brevettato in nessuna parte del mondo.

Il concetto di novità e ovvietà, viene inteso in senso ampio e si ricomprende nello “stato della tecnica” tutto ciò che è stato reso pubblico, in Italia o all’estero, prima della data di deposito della domanda di brevetto.

Bisogna avere in mente che non sempre il brevetto è il modo migliore per proteggere un'idea. Al contrario, di solito è necessario combinare differenti strumenti di protezione.

Per completezza elenchiamoli brevemente:

Le altre forme di proprietà intellettuale

Il diritto d’autore protegge i lavori artistici quali sculture, dipinti, grafici,
musica, testi immagini e fotografie ma anche letteratura, libri, programmi
per computer e database. Rivendicate il diritto d’autore utilizzando il
simbolo © (Copyright).

I disegni e modelli industriali proteggono la forma esteriore di un prodotto
(industriale) o di una sua parte: estetica, contorni, colori, superfici o i
materiali, ad esempio di una carrozzeria di un'auto. La registrazione di un
disegno o modello in Italia ha durata massima di 25 anni. Chi vuole
proteggere un disegno in tutta Europa può presentare una domanda unica
all’ufficio per l’armonizzazione nel mercato interrno, l’OAMI, che ha sede
ad Alicante, in Spagna.

Con Marchio Registrato s’intende un qualunque segno che distingue un
prodotto o un’impresa dalla concorrenza. Un marchio registrato può essere
una parola, una frase, lettera, numero, suono, odore, forma, logo, un disegno
o una combinazione tra queste. La durata del marchio è illimitata. Pagando
le tasse di rinnovo nei termini stabiliti può essere prolungata di volta in volta
di 10 anni. Esiste la possibilità di registrare un marchio in tutta Europa
presentando una sola domanda all’ufficio per l’armonizzazione nel mercato
interno, l’OAMI, che ha sede ad Alicante, in Spagna.

I modelli di utilità sono una particolare forma di brevetto più semplice,
perché non richiede di risolvere un determinato problema tecnico. La
protezione è più breve e dipende da paese a paese (Italia ha una durata
massima di 10 anni). Non è applicabile ai processi. Non tutti i paesi europei
riconoscono i modelli d’utilità e la loro definizione differisce da paese a
paese.

Giovanni Malatacca

La prossima nota tratterà le informazione di base su come fare una “Ricerca di Anteriorità”